diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3880 del 30/05/1997 Cc. (dep. 30/06/1997) Rv. 207990 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti - Concessione automatica sulla base del programma terapeutico - Esclusione - Valutazione dell'idoneità della misura richiesta a contribuire alla rieducazione del reo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207990-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di applicazione dell'art. 47-bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice non è tenuto a recepire in modo acritico il programma terapeutico proposto dal SERT, traendo dall'esistenza dello stesso in modo automatico l'accoglimento della richiesta formulata, ma deve valutare se la misura richiesta possa contribuire alla rieducazione del reo, con un giudizio prognostico che tenga conto di ogni elemento a sua disposizione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittimo e logicamente motivato il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza di affidamento in prova terapeutico, considerando il recente esito negativo della stessa misura già applicata e conclusasi con l'allontanamento arbitrario del soggetto dalla comunità alla quale era stato affidato).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)