Sez. 1, Sentenza n. 595 del 18/01/1992 (Rv. 475370 - 01)
Arbitrato - Arbitrato irrituale (o libero) - In genere | Principio del contraddittorio - Violazione nel corso di un arbitrato irrituale - Conseguenze - Lodo - Impugnazione - Deducibilità di detta violazione come errore ex art. 1429 cod. civ. - Necessità - Accertamento giudiziale - Giudizio di merito - Configurabilità - Censurabilità in Cassazione - Inammissibilità - Limiti.
Arbitrato - Arbitrato irrituale (o libero) - In genere
La violazione del principio del contraddittorio (che va inteso come garanzia di effettiva partecipazione al procedimento, con riguardo sia al carattere ricettizio del suo atto introduttivo, sia al contributo da arrecare alla formazione del convincimento del giudice, mediante il dialettico svolgimento di deduzioni e controdeduzioni e la collaborazione all'accertamento dei fatti e all'acquisizione delle prove), mentre comporta, ove occorsa nel processo ordinario, nullità della sentenza, rilevabile anche di ufficio - salva la preclusione da giudicato esplicito o implicito - in ogni stato e grado del giudizio, e soggetta alla regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame, qualora si verifichi nel corso di un arbitrato irrituale rileva esclusivamente ai fini di una impugnazione del lodo, non già per nullità o per revocazione, ma ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. e cioè come un errore che, procedendo da violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale da costoro espressa, con la conseguenza che la sua deduzione comporta un'indagine sull'effettivo contenuto del mandato stesso ed apprezzamenti riservati al giudice del merito e non censurabili in Cassazione, se correttamente motivati ed ispirati ai criteri legali di ermeneutica contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)