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Sez. 1, Sentenza n. 3975 del 27/02/2004 (Rv. 570618 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Principio del contraddittorio - Rispetto - Necessità - Osservanza - Implicazioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570618-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

Anche nell'arbitrato irrituale si impone il rispetto del principio del contraddittorio, la cui operatività comporta che gli arbitri conoscano compiutamente i punti di vista degli interessati e che questi ultimi conoscano ciò che le altre parti hanno detto o fatto conoscere agli arbitri, nonché gli elementi di fatto esterni, rilevanti per la controversia, che gli arbitri stessi abbiano acquisito. L'osservanza del detto principio non implica invece che le parti siano poste a conoscenza degli elementi di valutazione e delle argomentazioni che gli arbitri intendano adottate a fondamento del proprio giudizio. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha negato che costituisse violazione del contraddittorio la mancata conoscenza del contenuto di un parere tecnico sulle caratteristiche di un prodotto chimico - farmaceutico che l'arbitro aveva chiesto ad un consulente, fatto conoscere alle parti prima della decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)