Sez. 1, Sentenza n. 11678 del 18/09/2001 (Rv. 549275 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Principio del contraddittorio - Violazione nel corso di un arbitrato irrituale - Conseguenze - Lodo - Impugnazione - Deducibilità di detta violazione come errore "ex" art. 1429 cod. civ. - Necessità - Relativo accertamento - Giudice di merito - Devoluzione - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
Nell'arbitrato irrituale - quale vicenda che inizia e si esaurisce sul piano contrattuale - la violazione del principio del contraddittorio non si pone come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1429 cod. civ., ossia come un errore degli stessi arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa, con la conseguenza che la sua deduzione comporta un'indagine sull'effettivo contenuto del mandato stesso, indagine riservata al giudice di merito e non censurabile in Cassazione, se correttamente e logicamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)