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Sez. 1, Sentenza n. 38377 del 26/09/2001 Cc. (dep. 25/10/2001) Rv. 219760 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato di mancata esibizione di passaporto o altro documento di identità da parte dello straniero - Configurabilità anche a carico degli stranieri clandestini - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219760-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Il reato di mancata esibizione, senza giustificato motivo, da parte dello straniero, di passaporto o altro documento di identificazione, ovvero di permesso o carta di soggiorno, previsto dall'art.6, comma 3, del T.U. sull'immigrazione approvato con D.L.G.25 luglio 1998 n.286, è configurabile non solo a carico degli stranieri regolarmente entrati e soggiornanti in Italia, ma anche a carico di quelli entrati clandestinamente ed eventualmente sprovvisti di qualsiasi documento, salvo che costoro non forniscano la prova dell'avvenuta sottrazione o distruzione, per cause ad essi non imputabili, del documento precedentemente posseduto. (Negli stessi termini altre diciotto decisioni, assunte nella stessa udienza e depositate nello stesso giorno, con i numeri da 38378/2001 a 38395/2001, non massimate).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)