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Sez. 1, Sentenza n. 14084 del 16/02/2001 Ud. (dep. 06/04/2001) Rv. 218741 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Mancata esibizione, da parte dello straniero, senza giustificato motivo, di passaporto o altro documento di identità - Configurabilità del reato anche a carico di straniero clandestino - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218741-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Il reato di cui all'art.6, comma 3, del Testo unico sull'immigrazione approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n.286 (mancata esibizione, da parte dello straniero extracomunitario, senza giustificato motivo, di passaporto o altro documento di identificazione, ovvero del permesso o della carta di soggiorno), è configurabile anche a carico dello straniero extracomunitario che si trovi clandestinamente nel territorio dello Stato, atteso, tra l'altro, che la condizione di clandestinità, di per sè non sanzionata penalmente, non implica, tuttavia, l'impossibilità, per il clandestino, di essere comunque in possesso di un qualsivoglia documento di identificazione, la cui esibizione è sufficiente ad escludere il reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)