Sez. L, Sentenza n. 5695 del 19/11/1985 (Rv. 442884 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - SENTENZA DISPONENTE LA DISTRAZIONE - ANNULLAMENTO O RIFORMA - RESTITUZIONE DELLE SOMME RICEVUTE - OBBLIGO DEL DISTRATTARIO - AUTONOMO GIUDIZIO DI RIPETIZIONE D'INDEBITO OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - SENTENZA DISPONENTE LA DISTRAZIONE - ANNULLAMENTO O RIFORMA - RESTITUZIONE DELLE SOMME RICEVUTE - OBBLIGO DEL DISTRATTARIO - AUTONOMO GIUDIZIO DI RIPETIZIONE D'INDEBITO OGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Se la sentenza che ha disposto la distrazione delle spese viene annullata o riformata, il difensore distrattario è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente e tale restituzione va disposta dal giudice dell'impugnazione o, in caso di Cassazione, dal giudice di rinvio ex art. 389 cod. proc. civ., salva la facoltà del soccombente di convenire in giudizio il detto difensore per la restituzione, proponendo in via autonoma un'Azione di ripetizione d'indebito oggettivo. (V 388/84, mass n 432619; (V 1202/65, mass n 312304; (V 3189/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)