Sez. 6, Sentenza n. 1946 del 14/05/1997 Cc. (dep. 24/07/1997) Rv. 208646 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Contestazione della aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 - Indagini preliminari - Termine di durata di un anno in virtù del rinvio fatto dall'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 all'art. 407 c.p.p. - Computo dell'aggravante ai fini della determinazione della pena per il calcolo dei termini massimi di durata della custodia cautelare - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Quando sia contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n.152 conv. con l. 12 luglio 1991 n. 203 (nel caso di specie con riferimento al reato di corruzione) , il termine massimo di durata della custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari è di un anno, secondo quanto previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a) n. 3) c.p.p. in virtù del riferimento in esso contenuto all'art. 407 c.p.p. poiché essa fa rientrare il reato nella ipotesi prevista nel comma 2, lettera a) n. 3 di tale ultima norma. Peraltro il meccanismo predisposto dall'art. 278 c.p.p., che impone di tener conto delle aggravanti ad effetto speciale ai fini della individuazione della pena edittale di riferimento per l'applicazione delle misure cautelari, deve essere preso in considerazione non solo al momento dell'applicazione della misura ma anche nella fase successiva della vita di queste, dalla revoca, alla sostituzione, al computo, appunto, dei termini massimi di durata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)