Sez. 1, Sentenza n. 35540 del 02/07/2012 Cc. (dep. 17/09/2012) Rv. 253258 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini di fase - Reati di cui all'art. 407 cod. proc. pen. - Individuazione della pena edittale - Aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1992 - Valutabilità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini del computo dei termini di fase di custodia cautelare per un delitto indicato nell'art. 407 cod. proc. pen., per stabilire se il reato, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. a), n. 3), cod. proc. pen., preveda una pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, si deve tener conto anche dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in l. 203 del 1991.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 513 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)