Sez. 1, Sentenza n. 25041 del 09/05/2002 Cc. (dep. 01/07/2002) Rv. 222709 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. con pena edittale superiore nel massimo ai sei anni - Quantificazione della sanzione edittale - Criteri fissati all'art. 278 cod. proc. pen. - Applicabilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, la norma dell'art. 303, comma primo, lett. a), n. 3 cod. proc. pen. - che eleva ad un anno il termine relativo ai delitti di cui alla lett. a) del comma secondo dell'art. 407, a condizione che per gli stessi sia prevista una pena superiore nel massimo a sei anni - si riferisce alla pena computata secondo il disposto dell'art. 278 cod. proc. pen., e dunque anche ai delitti la cui sanzione edittale ecceda i sei anni solo per la concorrenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale o che comportino l'applicazione di pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. (In motivazione la Corte ha escluso che, riguardo a delitti segnati dall'uso del metodo mafioso o dal fine di agevolazione delle associazioni mafiose - per tale ragione aggravati secondo il disposto dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ed al tempo stesso ricondotti alla previsione dell'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 3 cod. proc. pen. - possa configurarsi una indebita duplicazione di effetti sfavorevoli, posto che il legislatore può ben valorizzare la particolare gravità di un fatto sia in senso quantitativo che in senso qualitativo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)