Sez. L, Sentenza n. 465 del 28/01/1985 (Rv. 438673 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NATURA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NATURA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Nel sistema delle assunzioni obbligatorie, la richiesta del datore di lavoro, prevista dall'art. 16 comma quarto della legge n. 482 del 1968, costituisce un requisito di legittimità del provvedimento di assegnazione del lavoratore appartenente ad una delle categorie protette ad una determinata azienda, da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la conseguenza che ove sussista soltanto l'iniziativa del direttore di tale ufficio, ma non la richiesta del datore di lavoro, nonostante le sanzioni a carico di chi la ometta, (art. 23 comma secondo citata legge), non sorgono l'Obbligo dello stesso datore di lavoro ed il correlativo diritto all'assunzione del lavoratore obbligatoriamente avviato. (V 1421/81, mass n 412061; (V 1376/81, mass n 412002; (V 3425/80, mass n 407252).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)