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Sez. 1, Sentenza n. 1015 del 21/04/1966 (Rv. 322025 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DI MONETA ESTERA - RILEVANZA DELLE NORME RESTRITTIVE IN MATERIA VALUTARIA - INCOMMERCIABILITA DELLA VALUTA ESTERA - ESCLUSIONE - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UN DEBITO DI VALUTA ESTERA - INTERVENTO DEGLI ENTI INDICATI DELLE NORME RESTRITTIVE IN SEDE DI ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322025-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DI MONETA ESTERA - RILEVANZA DELLE NORME RESTRITTIVE IN MATERIA VALUTARIA - INCOMMERCIABILITA DELLA VALUTA ESTERA - ESCLUSIONE - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UN DEBITO DI VALUTA ESTERA - INTERVENTO DEGLI ENTI INDICATI DELLE NORME RESTRITTIVE IN SEDE DI ESECUZIONE.*

Le norme restrittive in materia valutaria attengono esclusivamente alle modalita di esecuzione del soddisfacimento delle obbligazioni aventi per oggetto la valuta estera, nel senso che tale esecuzione deve avvenire attraverso l'intervento dell'istituto italiano dei cambi per l'Italia e delle varie banche estere indicate, nei vari accordi internazionali, per ciascuno dei paesi esteri interessati ai singoli accordi. Le norme stesse, pertanto, non importano che la valuta estera possa considerarsi una res extra commercium, sicche possa ritenersi illecita l'obbligazione avente per oggetto la predetta valuta, ne pregiudicano la titolarita dell'Azione giudiziaria nel creditore della valuta estera, cioe l'efficacia di una sentenza che accerti il debito di valuta estera e condanni al pagamento di una determinata somma di quella valuta, restando limitato alla fase di esecuzione della sentenza l'intervento degli organismi indicati nelle speciali norme restrittive relative al movimento concreto della valuta estera di cui si tratta. *

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)