Sez. 1, Sentenza n. 1965 del 13/10/1970 (Rv. 348011 - 01)
ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - COMMERCIO CON L'ESTERO - CAMBIO - TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALL'ESTERO - NORME LIMITATRICI - EFFETTI - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO IN VALUTA ESTERA - NULLITA - INESISTENZA - INCIDENZA SULLE SOLE MODALITA DI PAGAMENTO.*
ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - COMMERCIO CON L'ESTERO - CAMBIO - TRASFERIMENTO DI CAPITALI ALL'ESTERO - NORME LIMITATRICI - EFFETTI - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO IN VALUTA ESTERA - NULLITA - INESISTENZA - INCIDENZA SULLE SOLE MODALITA DI PAGAMENTO.*
Le norme valutarie, intese ad evitare l'esodo dei capitali dal territorio nazionale ed a rifornire il Paese, attraverso le esportazioni della valuta estera occorrentegli nelle relazioni commerciali con gli altri paesi, non trasformano la valuta estera in una 'res extra commercium, ne rendono nulla, per illiceita, la relativa obbligazione del pagamento. Esse incidono soltanto sulle modalita di esecuzione del pagamento, nel senso che questo deve essere eseguito in valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'ufficio italiano dei cambi. (V 1015'66, mass n 322025).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Legge 06/06/1956 num. 476 art. 7, Legge 30/06/1962, Legge 28/07/1955 num. 586 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)