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Sez. 2, Sentenza n. 1726 del 15/05/1976 (Rv. 380487 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA - PRELIMINARE DI VENDITA DI COSA FUTURA - PERFEZIONE - CONDIZIONI - EFFETTI - CONTRATTO DEFINITIVO - VENDITA DI COSA FUTURA O DI COSA PRESENTE.*
Stato
decisa il 1976-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380487-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - PROMESSA DI VENDITA - PRELIMINARE DI VENDITA DI COSA FUTURA - PERFEZIONE - CONDIZIONI - EFFETTI - CONTRATTO DEFINITIVO - VENDITA DI COSA FUTURA O DI COSA PRESENTE.*

Il contratto preliminare di vendita di cosa futura, ove presenti tutti i requisiti di cui all'art 1325 cod civ, e perfetto fin dal momento in cui viene concluso e produce senz'altro l'effetto obbligatorio che gli e proprio, vincolando le parti alla stipulazione del contratto definitivo, il quale potra costituire, secondo i casi, o vendita di cosa futura o vendita di cosa presente. (V 2594/72, mass n 360130; (V 3218/62, mass n 254729).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)