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Sez. 3, Sentenza n. 330 del 16/01/1987 (Rv. 450082 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - NUOVA NOTIFICAZIONE AI FINI DELL'ESECUZIONE - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA - MENZIONE NEL PRECETTO DEL PROVVEDIMENTO DI ESECUTORIETÀ E DELL'APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - SUFFICIENZA - OMESSA INDICAZIONE DI DETTI ELEMENTI - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL PRECETTO EX ART. 156, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450082-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - NUOVA NOTIFICAZIONE AI FINI DELL'ESECUZIONE - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA - MENZIONE NEL PRECETTO DEL PROVVEDIMENTO DI ESECUTORIETÀ E DELL'APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - SUFFICIENZA - OMESSA INDICAZIONE DI DETTI ELEMENTI - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL PRECETTO EX ART. 156, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV.*

Poiché il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione della opposizione, resta esclusa -ex art. 654 cod. proc. civ.- la necessità, ai fini dell'esecuzione, di una sua nuova notificazione, quale titolo esecutivo. Il creditore procedente, tuttavia, ha l'Obbligo di menzionare nel precetto il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto nonché l'avvenuta apposizione della formula esecutiva, trattandosi di elementi formali la cui menzione sostituisce la notificazione del titolo esecutivo (cioè decreto ingiuntivo munito del provvedimento che gli conferisce esecutorietà e con l'apposizione della formula esecutiva) ed integra la precedente notificazione del decreto stesso, non avente ancora la qualità di titolo esecutivo. Consegue che l'omessa indicazione di tali elementi, indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, comporta la nullità del precetto a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (V 3624/80, mass n 407478; (V 2084/78, mass n 391455; (V 1975/72, mass n 359093; (V 1539/68, mass n 333242).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)