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Sez. 1, Sentenza n. 32289 del 03/07/2003 Ud. (dep. 31/07/2003) Rv. 226144 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione della retribuzione al difensore d'ufficio dell'irreperibile - Applicabilità della relativa disciplina anche al difensore del latitante - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226144-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Attesa la ontologica differenza tra latitanza ed irreperibilità, dal momento che la prima è frutto di una opzione strategica difensiva mentre la seconda non è determinata necessariamente da una condotta volontaria, deve escludersi che al difensore d'ufficio del latitante possa applicarsi la disciplina dettata in materia di retribuzione del difensore d'ufficio dell'irreperibile dall'art. 32 bis disp. att. cod. proc. pen. (ora sostanzialmente trasfuso nell'art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 32 bis CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 32 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)