Sez. 3, Sentenza n. 21018 del 30/09/2014 Ud. (dep. 21/05/2015) Rv. 263737 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Pareri dei consulenti di parte espressi a mezzo memoria scritta - Lettura in udienza e utilizzabilitĂ ai fini della decisione - LegittimitĂ - Condizioni - Atti di indagine non acquisiti nel giudizio e riportati, per intero o per estratto, nella memoria - Preclusione alla produzione e alla valutazione del suo contenuto - Esclusione - Condizioni.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
I pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di memoria scritta presentata a norma degli artt. 233 e 121 cod. pen. possono essere letti in udienza ed utilizzati ai fini della decisione anche in mancanza del previo esame del consulente, qualora le parti non ne abbiano contestato il contenuto ed il giudice abbia ritenuto superfluo di disporre sostitutivamente una perizia. (In motivazione la Corte ha precisato che non osta alla produzione e all'apprezzamento del contenuto dell'atto la circostanza che la memoria riporti, per estratto o per intero, atti di indagine contenuti nel fascicolo di parte e non acquisiti in sede di giudizio, potendo il giudice non tenere in considerazione le valutazioni tecniche che si fondano su atti inutilizzabili ai fini della decisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)