Sez. 4, Sentenza n. 7663 del 16/12/2004 Ud. (dep. 01/03/2005) Rv. 230824 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - perizia - consulente tecnico - IN GENERE | Appello - Memoria - Consulenza di parte - Presentazione - Legittimità - Facoltà del giudice.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - perizia - consulente tecnico - IN GENERE
La parte può legittimamente presentare memoria scritta, anche allegata all'atto di appello, afferente ad una espletata consulenza di parte, ma è dato poi al giudice di valutarla ed eventualmente utilizzarla, ai fini della decisione, anche in mancanza del previo esame del consulente allorchè le parti non abbiano contestato il contenuto (e sempre che il giudice ritenga superfluo disporre una perizia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)