Sez. 1, Sentenza n. 6063 del 30/05/1995 (Rv. 492573 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Offerente non aggiudicatario - Offerta con l'aumento del sesto - Formulazione dopo l'incanto - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'offerente all'incanto, il quale non si sia reso aggiudicatario per non aver rilanciato l'offerta superiore, è legittimato a formulare dopo l'incanto un offerta con l'aumento del sesto sul prezzo di aggiudicazione (art. 584 cod. proc. civ.), atteso che in tale fase ulteriore del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, la verifica della legittimazione a partecipare alla nuova gara deve essere effettuata "ex novo", ai sensi dell'art. 573, cod. proc. civ.Tale interpretazione del citato art. 584 manifestamente non si pone in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)