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Sez. 3, Sentenza n. 578 del 13/01/2005 (Rv. 579118 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Facoltà del rincaro - Aggiudicatario provvisorio - Effettuazione anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579118-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO

In tema di espropriazione immobiliare, l'offerta alla gara, conseguente all'aumento di sesto ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., può essere dall'aggiudicatario provvisorio effettuata anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale, in quanto il richiamo agli artt. 571 e 573 contenuto nell'art. 584 cod. proc. civ. non comporta l'integrale applicabilità, nella fase del rincaro, sia delle dette norme richiamate -dovendo in particolare il richiamo all'art. 571 considerarsi limitato alle modalità di presentazione delle offerte- sia "a fortiori" della (intera) disciplina della vendita senza incanto, essendovi una logica progressione dalla vendita senza incanto a quella con incanto che legittima il passaggio dalla prima alla seconda ma non anche viceversa, nè trovando fondamento che l'aggiudicatario provvisorio, pur avendo partecipato alla vendita con incanto a mezzo di mandatario munito di mandato speciale, non possa partecipare alla gara in aumento di sesto personalmente o a mezzo di procuratore legale, atteso che una volta assicurato (attraverso l'offerta in aumento) l'esito dell'incanto corrisponde all'interesse della procedura di espropriazione la facilitazione alla partecipazione alla gara.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)