Sez. 1, Sentenza n. 9886 del 23/11/1994 (Rv. 488763 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Fase del rincaro - Disciplina - Partecipazione alla gara - Soggetti legittimati - Soggetti intervenuti all'incanto senza aver superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
Nel sistema della vendita fallimentare di beni immobili, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte "con aumento di sesto", rappresenta, non già il proseguimento del precedente e concluso incanto, ma un ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)