Sez. 6, Sentenza n. 50343 del 13/09/2018 Cc. (dep. 07/11/2018) Rv. 275718 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Pericolosità qualificata - Desumibile da sentenza che applica la sospensione condizionale - Divieto di cui all'art.166 cod.pen. - Configurabilità - Esclusione - Ulteriori indici di pericolosità - Necessità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen., relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la sospensione della pena, unitamente ad ulteriori profili di pericolosità acquisiti nel corso del procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la misura di prevenzione applicata a soggetto nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento a pena sospesa in relazione al reato di cui all'art.416-bis cod.pen. e la cui pericolosità era confermata dalla successiva commissione di plurimi reati di truffa e falso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)