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Sez. 2, Sentenza n. 11450 del 19/10/1992 (Rv. 479056 - 01)

Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere | Vendita di immobile costruito dal venditore - Qualità di appaltatore del venditore - Configurabilità - Esclusione - Adempimento del contratto di appalto ed eliminazione dei difetti dell'opera - Esperibilità dell'azione da parte dell'acquirente - Responsabilità ex art. 1669 cod. civ. del costruttore nei confronti dell'acquirente - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479056-01

Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere

La circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto, non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente e a quest'ultimo la qualità di committente nei confronti del primo. L'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., spettando tale azione esclusivamente al committente del contratto d'appalto di natura contrattuale, diversamente di quella prevista dall'art. 1669 cod. civ. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)