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Sez. 2, Sentenza n. 7080 del 22/06/1995 (Rv. 493026 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Criteri - Limiti - Domanda di condanna dell'appaltatore ad eliminare i vizi dell'opera - Domanda di risarcimento in forma specifica del danno da responsabilità extracontrattuale - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493026-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni nel corso del giudizio nonché del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Pertanto, la domanda con la quale venga chiesta la condanna dell'appaltatore ad eliminare in vizi dell'opera, bene è qualificata dal giudice di merito quale domanda di risarcimento in forma specifica del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. anziché quale richiesta di adempimento contrattuale ex art. 1667 cod. civ., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)