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Sez. 3, Sentenza n. 9982 del 21/11/2007 Ud. (dep. 05/03/2008) Rv. 238983 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Sanabilità mediante condono edilizio dei manufatti abusivamente eseguiti - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238983-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, l'inapplicabilità della disciplina sul condono edilizio prevista dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724 al reato di lottizzazione abusiva (art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47), non esclude l'applicabilità di tale disciplina ai singoli manufatti abusivamente eseguiti, i quali sono suscettibili di condono previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria secondo il meccanismo previsto dal combinato disposto degli articoli 29 e 35, comma tredicesimo, L. 28 febbraio 1985, n. 47.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 29 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 com. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)