Sez. 3, Sentenza n. 8557 del 20/12/2002 Ud. (dep. 21/02/2003) Rv. 224167 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Reato di cui all'art. 18 legge n. 47 del 1985 - Condonabilità ex legge 724 del 1994 - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
Il reato di lottizzazione abusiva, di cui agli artt. 18 e 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è suscettibile di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, atteso che la disciplina della sanatoria contenuta nell'art. 35 della citata legge n. 47 esclude implicitamente dal suo ambito di applicazione l'attività lottizzatoria. L'eventuale sanatoria dei singoli manufatti abusivamente eseguiti, anche se previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria, non estende pertanto all'attività illecita di lottizzazione l'effetto estintivo del reato.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)