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Sez. 2, Sentenza n. 30237 del 17/06/2025 Cc. (dep. 04/09/2025) Rv. 288544-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Beneficio concesso con la sentenza di primo grado - Mancata impugnazione sul punto del pubblico ministero - Subordinazione del beneficio, in grado di appello, all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. proc. pen. - Violazione del divieto di “reformatio in peius” - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288544-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito).

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)