Sez. 3, Sentenza n. 56279 del 24/10/2017 Ud. (dep. 18/12/2017) Rv. 272429 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio concesso in violazione di limiti stabiliti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen. - Revoca nel giudizio di appello - Possibilità per il giudice di adottare il provvedimento d'ufficio ed in assenza di impugnazione del pubblico ministero - Sussistenza.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)