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Sez. U, Sentenza n. 36460 del 30/05/2024 Cc. (dep. 01/10/2024) Rv. 287004-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. - Causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota al giudice d'appello non investito dell'impugnazione sul punto - Revoca in fase esecutiva - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287004-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita.

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)