diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 19404 del 07/04/2016 Cc. (dep. 10/05/2016) Rv. 268029 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione di misura cautelare - Istanza fondata sull'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo - Perizia ai sensi dell'art. 299, comma 4 - Ter, cod. proc. pen. - Nomina di consulente tecnico - Appello cautelare - Interlocuzione con il consulente tecnico - Necessità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268029-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In caso di perizia medica disposta ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., per la valutazione della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere fondata sull'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo, è necessario che sia garantita l'interlocuzione con il consulente tecnico della difesa anche in sede di appello cautelare, la cui disciplina, pur contratta nei tempi, non può scarificare il diritto di difesa, pena l'integrazione di un'ipotesi di nullità generale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con cui il Tribunale, dopo aver disposto perizia, aveva impedito che il medico legale nominato dalla difesa partecipasse alle attività peritali e che il difensore ponesse domande al perito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 226 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)