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Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 16/05/1994 (Rv. 486633 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere | Società commerciale - Dichiarazione annuale dei redditi - Reddito di propri fabbricati - Esclusione dal reddito d'impresa ai fini I.R.P.E.G. ed inclusione ai fini I.L.O.R. - Rettifica della dichiarazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486633-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere

Qualora nella dichiarazione annuale dei redditi (mod. 760) una società commerciale escluda il reddito di propri fabbricati dal reddito d'impresa, considerandoli come beni non strumentali ai fini del mod. 760/A, riguardante l'I.R.P.E.G., e, viceversa, li consideri strumentali e quindi quali componenti del reddito d'impresa, non riportandoli nel quadro 760 M.A., riguardante l'I.L.O.R., tale omissione, ancorché nelle annotazioni in calce alla dichiarazione siano precisate le ragioni della diversa imputazione, non pone problemi d'interpretazione di norme ovvero di valutazioni e apprezzamenti di fatto difformi da quelli seguiti nella dichiarazione del contribuente, comportanti, come tali, l'obbligo di procedere alla rettifica secondo l'ordinaria procedura di accertamento, ma si risolve in un errore materiale immediatamente rilevabile dalla verifica della dichiarazione medesima, che rende legittima la rettifica dell'ufficio finanziaria secondo le modalità procedimentali stabilite dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1976 n. 920.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 24/12/1976 num. 920 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)