Sez. 1, Sentenza n. 6333 del 12/07/1996 (Rv. 498506 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi - Intassabilità, secondo il contribuente, delle mance percepite come croupier presso un casinò - Contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria - Procedimento ex art. 36 bis, comma secondo, lett. a) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 36 bis, secondo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - il quale consente all'amministrazione finanziaria di correggere errori materiali o di calcolo commessi dal contribuente procedendo direttamente all'iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta senza necessità di notificare previamente un avviso di accertamento - integra una disposizione eccezionale, non estensibile ad ipotesi in cui si pongano questioni di interpretazione di leggi tributarie, quale è la questione della tassabilità o meno delle mance percepite da un croupier presso un casinò.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)