Sez. 1, Sentenza n. 7593 del 17/07/1999 (Rv. 528714 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Art. 36 bis comma secondo lett. a) d.P.R. 600/73 - Natura di disposizione eccezionale - Configurabilità .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 36 bis comma secondo lettera a) del d.P.R. 600/73 (che consente all'amministrazione finanziaria di correggere errori materiali o di calcolo commessi dal contribuente procedendo direttamente all'iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta senza necessità di notificare un previo avviso di accertamento) costituisce disposizione normativa di carattere eccezionale, non estensibile, pertanto, ad ipotesi in cui si pongano questioni di interpretazione di leggi tributarie.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 600 art. 26 bis lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)