Sez. L, Sentenza n. 3310 del 03/06/1985 (Rv. 440982 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE - DIMISSIONI DEL LAVORATORE - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE - DIMISSIONI DEL LAVORATORE - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI.*
Nell'indagine per accertare se un rapporto di lavoro subordinato, avente ad oggetto la prestazione di attività professionale, sia stato trasformato, in forza di accordo intervenuto tra le parti a seguito delle dimissioni del lavoratore, in rapporto di lavoro autonomo avente ad oggetto quella prestazione d'opera professionale, le modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizzino per la continuità della collaborazione nel rispetto di un sia pur limitato orario di lavoro e senza assunzione di rischio da parte del prestatore, non sono sufficienti a provare la sussistenza della subordinazione, dovendo il giudice del merito innanzitutto ricercare se la volontà delle parti (formalizzata nel documento e da interpretare con i criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ.) consenta di escludere che il professionista sia stato assoggettato alle direttive del datore di lavoro inerenti all'intrinseco svolgimento delle prestazioni, senza che sia rilevante per contro, ai fini della configurazione del rapporto di lavoro autonomo del professionista, che questi disponga di una qualsiasi organizzazione imprenditoriale. (V 4036/84, mass n 436010; (V 2875/82, mass n 420762).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)