Sez. L, Sentenza n. 3925 del 19/03/2001 (Rv. 544898 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Società preponente - Esercizio legittimo del potere di recesso ad nutum - Conseguenze - Violazione delle norme di correttezza - Esclusione - Danni subiti dall'agente - Irrilevanza.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE
In tema di rapporto di agenzia, l'esercizio legittimo, da parte della società preponente, del potere di recesso "ad nutum" non integra gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza, anche se il recesso stesso abbia comportato dei danni per l'agente, poiché, nel detto rapporto, la violazione delle norme di correttezza presuppone un abuso del potere di recesso "ad nutum" da parte del soggetto preponente, ovvero un affidamento incolpevole dell'agente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)