Sez. L, Sentenza n. 9317 del 26/06/2002 (Rv. 555362 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Società preponente - Esercizio legittimo del potere di recesso "ad nutum" - Conseguenze - Danni subiti dall'agente - Risarcibilità - Esclusione.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE
In tema di contratto di agenzia, poiché l'esercizio, da parte del preponente, della facoltà di recedere "ad nutum" dal rapporto, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale, il danno derivante all'agente dal recesso non è risarcibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)