diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9317 del 26/06/2002 (Rv. 555362 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Società preponente - Esercizio legittimo del potere di recesso "ad nutum" - Conseguenze - Danni subiti dall'agente - Risarcibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555362-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE

In tema di contratto di agenzia, poiché l'esercizio, da parte del preponente, della facoltà di recedere "ad nutum" dal rapporto, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale, il danno derivante all'agente dal recesso non è risarcibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)