Sez. 2, Sentenza n. 11267 del 26/02/2026 Cc. (dep. 25/03/2026) Rv. 289639-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO | Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Inosservanza delle formalità di cui all'art. 65, comma 2, cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO
In tema di misure cautelari personali, l'inosservanza, in sede di interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., delle formalità previste dall'art. 65, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che il giudice pone direttamente le domande all'indagato, non comporta, in assenza di espressa previsione di legge, la nullità dell'atto, non essendo riconducibile alla previsione di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., né la sua l'inutilizzabilità, in quanto il vizio riguarda la sola ritualità dell'acquisizione delle dichiarazioni e non incide sulla loro legittimità. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti, aveva invitato le parti ad interrogare l'indagato, in contraddittorio tra di loro, secondo lo schema previsto per l'esame dibattimentale, senza procedervi direttamente).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)