Sez. L, Sentenza n. 8110 del 25/07/1995 (Rv. 493420 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Accertamento delle modalità e della relativa giustificazione - Compito esclusivo del giudice di merito - Fattispecie.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
È incensurabile in cassazione, se congruamente e logicamente motivato, l'accertamento del giudice di merito relativo alle modalità e all'eventuale giustificazione della risoluzione di un rapporto di agenzia (per mutuo consenso, o in base a recesso di una delle parti, con o senza preavviso e sulla base o meno di una giusta causa esonerativa del preavviso, salvo il ricorso alle regole generali sulla risoluzione per inadempimento). (Nella specie la S.C.ha confermato la sentenza con cui il giudice d'appello aveva ritenuto che la risoluzione del rapporto - rispetto alla quale solo per imprecisione terminologica il giudice di primo grado aveva parlato di sostanziale consensualità - fosse addebitabile a fatto e colpa esclusiva del preponente che, alterando sostanzialmente i termini del contratto, aveva giustificato la condotta dell'agente di non consentire alla prosecuzione del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)