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Sez. 3, Sentenza n. 1429 del 20/02/1999 (Rv. 523423 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Incapacità ex art. 246 cod. proc. civ. - Mancata tempestiva deduzione - Conseguenze - Inattendibilità del teste assunto - Valutazione in concreto - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 1999-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523423-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE

Il testimone assunto nonostante la presenza di una delle cause di incapacità a testimoniare previste dall'art. 246 cod. proc. civ., che non sia stata tempestivamente eccepita, non può per tale solo motivo essere ritenuto inattendibile, e un giudizio in tal senso può essere formulato solo in base ad una rigorosa valutazione della sua deposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 246, Cod. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)