Sez. 2, Sentenza n. 13567 del 04/12/1999 (Rv. 531845 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Relativa valutazione - Del giudice di merito - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE
Il giudizio sulla capacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è rimesso al giudice del merito, come quello sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni, ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)