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Sez. 2, Sentenza n. 13567 del 04/12/1999 (Rv. 531845 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Relativa valutazione - Del giudice di merito - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531845-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE

Il giudizio sulla capacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è rimesso al giudice del merito, come quello sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni, ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)