Sez. 3, Sentenza n. 9160 del 01/07/1998 Ud. (dep. 05/08/1998) Rv. 211814 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Legale rappresentante di complesso industriale - Responsabilità penale - Divisione dei compiti - Esclusione della responsabilità - Condizioni.
ACQUE
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento è posto a carico di chi abbia poteri di rappresentanza e gestione dell'impresa un dovere positivo di controllo degli impianti, onde evitare scarichi illegittimi; così che questi risponde penalmente dell'operato dei propri dipendenti a meno che non dimostri di avere scelto personale adeguatamente preparato ed in numero sufficiente. Qualora l'azienda abbia notevoli dimensioni, l'esonero di responsabilità del gestore dello stabilimento ricorre solo in caso di delega a terzi, tecnicamente e professionalmente qualificati, ai quali sia attribuita completa autonomia decisionale e finanziaria per provvedere all'adeguamento delle situazioni produttive ai dettati normativi.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)