Sez. 1, Sentenza n. 3265 del 19/05/1980 (Rv. 407064 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa questa come il diritto potestativo ad ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, favorevole o contraria. Essa cioe si risolve nella titolarita del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio tendente ad una sentenza su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettive, attive e passive, del rapporto stesso. Di conseguenza essendo legittimato (attivamente e passivamente) ad causam colui che si attribuisce o nei cui confronti sia attribuita la soggettivita del rapporto giuridico controverso, per riconoscere ad un soggetto la legittimazione attiva e sufficiente che costui adduca la titolarita del diritto fatto valere, anche se la stessa sua affermazione ne escluda la spettanza in concreto. (Conf 546/78, mass n 385853; (Conf 2108/75, mass n 375851).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)