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Sez. L, Sentenza n. 642 del 03/02/1986 (Rv. 444209 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - SOMMINISTRAZIONE IN NATURA DEI POSTI O DELLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444209-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - SOMMINISTRAZIONE IN NATURA DEI POSTI O DELLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA - RILEVANZA.*

Alla stregua della formulazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (più ampia rispetto all'art. 27 del d.P.R 30 maggio 1955 n. 797), la quale assume come base imponibile ai fini assicurativi tutto quanto il lavoratore riceve "in dipendenza del rapporto di lavoro", nella nozione di retribuzione devono essere comprese anche quelle dazioni o quei vantaggi indiretti che abbiano solo finalità di salvaguardia del salario, ancorché non collegate in funzione di stretta corrispettività con le prestazioni del lavoratore. Conseguentemente, ai suddetti fini, deve tenersi conto della somministrazione in natura dei pasti o dell'indennità sostitutiva di mensa che il datore di lavoro corrisponda ai propri dipendenti, non rilevando - in contrario - la facoltatività dell'utilizzazione di tale servizio. (V 446/84, mass n 432673; (V 6751/83, mass n 431467; (V 6501/83, mass n 431228).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)