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Sez. L, Sentenza n. 2783 del 20/03/1987 (Rv. 451898 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO MENSA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451898-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO MENSA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nel concetto di retribuzione imponibile, ai fini contributivi - quale individuato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, con più lato riferimento a tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro (salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla stessa norma) - sono da includere anche le prestazioni inerenti al servizio mensa, che il datore di lavoro sia tenuto, per legge o per contratto, a fornire continuativamente al prestatore d'opera in ragione del normale svolgimento del rapporto con questo instaurato, in esse comprese tanto la diretta somministrazione dei pasti, quanto la corresponsione di una indennità corrispondente. (V 1431/85, mass n 439466; (V 1016/84, mass n 433184; (Conf 642/86, mass n 444209; (Conf 57/85, mass n 438253; (Conf 5039/82, mass n 422956; (Conf 391/82, mass n 418087).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)