Sez. L, Sentenza n. 6501 del 03/11/1983 (Rv. 431228 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SPESA SOSTENUTA DAL DATORE DI LAVORO PER IL TRASPORTO GRATUITO DEI DIPENDENTI AD UNA SEDE PERIFERICA - INCLUSIONE - FACOLTATIVITÀ DELL'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEI LAVORATORI E MANCATA PREVISIONE DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SPESA SOSTENUTA DAL DATORE DI LAVORO PER IL TRASPORTO GRATUITO DEI DIPENDENTI AD UNA SEDE PERIFERICA - INCLUSIONE - FACOLTATIVITÀ DELL'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEI LAVORATORI E MANCATA PREVISIONE DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - IRRILEVANZA.*
Nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, secondo la lata accezione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (non necessariamente coincidente con il concetto di retribuzione nello ambito del rapporto di lavoro ed a fini propri di questo), rientra ogni erogazione che rappresenti corrispettivo in senso ampio dello apporto del lavoratore nell'impresa, salve le eccezioni tassativamente elencate dalla stessa norma. Pertanto, costituisce retribuzione soggetta a contribuzione assicurativa anche la spesa che il datore di lavoro sia obbligato a sopportare per il servizio di trasporto gratuito dei dipendenti ad una Sede periferica, non rilevando - in contrario - né la facoltatività dell'utilizzazione di tale servizio da parte dei lavoratori, né la mancata previsione di un'indennità sostitutiva per coloro che non ne usufruiscono. (V 391/82, mass n 418086; (V 4854/78, mass n 394552; (V 3194/77, mass n 386709; (V 636/68, mass n 331804).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)