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Sez. L, Sentenza n. 2202 del 27/02/1998 (Rv. 513144 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO | Quota a carico del datore di lavoro per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine non superiore ai dodici mesi - Entità pari a quella per gli apprendisti - Conseguenze - Assolvimento dell'onere dell'assicurazione INAIL pur senza ripartizione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513144-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO

L'art. 8, comma secondo, della legge 23 luglio 1991 n. 223 - disponendo che, per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ai dodici mesi, "la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni" - ha inteso estendere a tali lavoratori lo stesso regime contributivo degli apprendisti. Ne consegue che, con il versamento della "quota" contributiva anzidetta, il datore di lavoro, che abbia assunto con contratti a termine inferiori ai dodici mesi i lavoratori in mobilità, assolve (con riguardo a tali lavoratori) anche l'onere dell'assicurazione INAIL, ancorché questa (gravando solo sul datore di lavoro) non sia suscettibile di divisione in quote.

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 21 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 22, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)