Sez. 3, Sentenza n. 13653 del 13/06/2006 (Rv. 591118 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Maggior danno ex art. 1591 cod. civ. - Prova specifica della lesione al patrimonio - Offerta proveniente dal conduttore esecutato - Idoneità - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, ed in particolare per il maggior danno, di cui all'art. 1591 cod. civ., la specifica e seria proposta di nuova locazione che il giudice può valutare come prova idonea dell'effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato per il tempo di ritardata restituzione dell'immobile, è anche quella proveniente dallo stesso conduttore. (Nella specie, relativa alla locazione di immobile adibito a caserma della Polizia di Stato, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur dando atto che il Ministero competente per evitare il rilascio aveva dichiarato la disponibilità a rinnovare la locazione a canone maggiore, non aveva inteso valorizzare detta circostanza, quale specifica proposta di nuova locazione, affermando che l'offerta era stata rifiutata e che non si trattava di offerta libera in quanto proveniente dal conduttore esecutato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)