Sez. 3, Sentenza n. 7670 del 12/07/1993 (Rv. 483104 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile locato - Prova - Onere del locatore - Fattispecie.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione
In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, ed in particolare per il maggior danno, di cui all'art. 1591 cod. civ., lo stesso, avente natura contrattuale, deve essere concretamente provato dal locatore, ed il mero fatto del ritardo può legittimare soltanto una generica condanna al suo risarcimento, richiedendosi per contro, in sede di liquidazione, la specifica prova dell'esistenza del danno medesimo, in relazione alle condizioni dell'immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di utilizzazione, dalle quali emerga il verificarsi di una effettiva lesione del patrimonio (nella specie dalla C.S. si è confermata la decisione del merito che aveva disatteso la pretesa risarcitoria del locatore per la mancata dimostrazione del pregiudizio in concreto, con riferimento a specifici atti di ben determinate proposte di locazione ed a canoni effettivamente concordati con i relativi aspiranti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)