Sez. L, Sentenza n. 12263 del 20/08/2003 (Rv. 566088 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Accordo interconfederale del 1946 prevedente il riferimento alla retribuzione globale di fatto per il calcolo della 13 mensilità - Derogabilità da parte di successivi contratti assicuranti trattamenti di maggior favore - Interpretazione complessiva delle norme contrattuali sopravvenute - Necessità - Previsione da parte di un contratto collettivo anche della quattordicesima mensilità - Trattamento di miglior favore rispetto all'accordo del 1946 - Configurabilità - Riferimento ad una base di calcolo non comprensiva di talune voci retributive - Illegittimità - Esclusione - Fattispecie relativa ad un lavoratore dipendente di società di servizi aeroportuali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE
La disposizione dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, secondo la quale i trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate - che hanno stabilito l'efficacia erga omnes di alcuni contratti collettivi - si sostituiscono di diritto a quelli in atto, e, in particolare, il terzo comma, che stabilisce la derogabilità di detti trattamenti minimi sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori, richiede di accertare tale maggiore favore in base ad un'interpretazione delle sopravvenute disposizioni contrattuali effettuata nell'ambito dei singoli istituti e, a questo fine, la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere ricondotte allo stesso istituto, in quanto si tratta di emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione. (Nella specie, concernente il trattamento retributivo di un lavoratore aeroportuale, la S.C. ha affermato che, con riguardo alle mensilità aggiuntive, è corretto il riferimento alla contrattazione collettiva prevedente la tredicesima e la quattordicesima mensilità, anziché alla precedente disciplina dell'art. 17 dell'accordo interconfederale per i lavoratori dell'industria del 27 ottobre 1946 - reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070 - che prevede la corresponsione della sola gratifica natalizia, in quanto detta disciplina collettiva, complessivamente valutata, per il fatto di prevedere la duplicazione delle retribuzioni aggiuntive è più favorevole al lavoratore, nonostante l'esclusione dalla base di calcolo delle mensilità aggiuntive della maggiorazione per il lavoro notturno svolto secondo turni avvicendati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)