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Sez. L, Sentenza n. 8501 del 13/06/2002 (Rv. 555047 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Accordo interconfederale del 1946 prevedente il riferimento alla retribuzione di fatto per il calcolo della 13 mensilità - Derogabilità da parte di successivi contratti assicuranti trattamenti di maggiorazione - Interpretazione complessiva delle norme contrattuale sopravvenuta - Necessità - Fattispecie relativa - Previsione da parte di un contratto collettivo anche della quattordicesima mensilità - Trattamento di miglior favore rispetto all'accordo interconfederale dell'industria del 1946 - Configurabilità - Riferimento ad una base di calcolo non comprensiva di talune voci retributive - Illegittimità - Esclusione - Fattispecie relativa a richiesta di computo della maggiorazione per lavoro notturno prestata da dipendenti Alitalia secondo turni regolari avvicendati.
Stato
decisa il 2002-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555047-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE

Il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. n. 1070 del 1960, e in particolare il riferimento alla "retribuzione globale di fatto", e cioè a una nozione omnicomprensiva di retribuzione, è derogabile - a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 741 del 1959 - da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento di miglior favore relativamente allo specifico istituto; tale maggior favore va valutato in base ad un'interpretazione delle sopravvenute disposizioni contrattuali effettuata nell'ambito dei singoli istituti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai dipendenti Alitalia, aveva ritenuto che l'esclusione dalla base di computo della 13 mensilità di una componente della normale retribuzione fosse legittimata dal complessivo trattamento di maggior favore assicurato ai dipendenti con la previsione della 14 mensilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)